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Modifica periodo orari e temperature di riscaldamento: DM 383 del 6/10/2022

Periodo di applicazione:
Le seguenti modifiche introdotte dal Decreto, hanno efficacia per la sola prossima stagione termica 2022- 2023.

Limiti al periodo di accensione:
I limiti al periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono così ridotti:
· 15 giorni in meno per quanto attiene il periodo di accensione
· 1 ora in meno per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
· 1°C in meno rispetto alla media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, che, pertanto, non deve superare (a seguito della modifica) i 19°C + 2°C di tolleranza
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Allegati:
Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022:

  • File del Decreto 383
  • File del Vademecum enea
  • File dell’ordinanza n.31 comune di Imola “posticipo accensione riscaldamento”


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